controversie sanitarie: l’Ordine dei Medici c’è

riporto, per dare il dovuto risalto, le considerazioni del collega Arnaldo Capozzi
Mi permetto di far presente e consigliare a tutti i Colleghi, soprattutto giovani, impegnati a difendersi per malpratica, di tenere a mente le possibilità del D.Lgs.C.P.S.13.09.1946 n.233, art.3, lett.g. ahimè dimenticato o scarsamente considerato ed il Codice Deontologico, soprattutto l’articolo 62.
Leggiamo, nel decreto del 1946, che, al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spetta l’attribuzione di: “…interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti… procurando la conciliazione della vertenza
e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.”
Ovvero, l’Ordine professionale stabilisce la data di incontro fra medico chiamato in causa e perito medico-legale su richiesta del primo, si interpone tra essi e delibera nel caso di mancato accordo tra le parti.
Per quanto riguarda l’art. 62 ricordo che: “l’accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un’adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame” per cui, ad esempio, difficilmente un ortopedico può relazionare contro un ginecologo…
Il legislatore ritenne di aver trovato nell’”interposizione” tra medici e quindi nella mediazione da parte dell’Ordine professionale e nel rispetto del Codice Deontologico (di cui l’Ordine è garante) le giuste modalità per ridurre il numero di cause che potessero giungere
in Tribunale.
Vorrei sottolineare che la presa di coscienza del medico chiamato in causa secondo cui ogni atto del perito debba essere sottoposto ad un’attenta visione del codice deontologico non può definirsi innovativa ma tardiva riappropriazione di un diritto.
Il decreto in oggetto (1946), nato dalla visione lungimirante di un legislatore accorto, protegge le perizie ben stilate e può essere utilizzato anche dai medici che hanno già vinto la loro causa.
Il medico uscirà dalla “medicina difensiva” non per motivi idealistici seppur onorevoli, bensì, perché, sapendo di poter essere ascoltato nella sua “casa” dove la controversia è di appartenenza potrà far valere le proprie ragioni fissate dal Codice Deontologico (rafforzando l’idea di una possibile istanza nei confronti del responsabile di una perizia medico-legale deontologicamente disdicevole così come per tutte le azioni disdicevoli nei confronti del corretto esercizio professionale).

Saluti

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