IRAP – imposta regionale sulle attività produttive – non dovuta dai medici

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 28/E del 28 maggio 2010 ha specificato che la  stretta disponibilità dello studio medico attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per se’ indice di esistenza dell’autonoma organizzazione per i medici di medicina generale. Ciò significa che lo studio e le attrezzature previste in convenzione possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività da parte del medico. Altra situazione è invece l’esistenza di autonoma organizzazione, in presenza di elementi che superano lo standard previsto dalla convenzione e che devono essere pertanto valutati volta per volta.

Un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale –  dichiara Fiorenzo Corti, segretario del sindacato dei medici di medicina generale Fimmg Lombardia- indipendentemente dai suoi compensi, non deve assolvere l’Irap se la struttura di cui dispone anche in affitto, come stabilisce la Cassazione, non supera i requisiti richiesti dalla convenzione.

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