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Riforma Madia: dal 13 gennaio 2018 le nuove regole per le visite fiscali per i dipendenti pubblici

certificato medico

Nuove regole per le visite fiscali per i dipendenti pubblici: la riforma Madia ed i suoi decreti attuativi sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2017 ed enteranno in vigore dal 13 gennaio 2018.
La visita fiscale può essere richiesta, dal  datore  di  lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio  per  malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’Inps che procede, sempre per via telematica, all’assegnazione  della  visita  ai   medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

Le  visite  possono  essere  effettuate  con  cadenza sistematica e ripetitiva, anche vicine alle giornate festive e di riposo settimanale nelle fasce di reperibilità per i dipendenti pubblici dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Sono previste esclusioni dall’obbligo delle fasce se l’assenza è causata da

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita
  • causa  di  servizio  riconosciuta  che   faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle  prime  tre categorie della Tabella A allegata al Dpr 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso Dpr
  • stati  patologici  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento.

Il medico dovrà redigere telematicamente – e trasmetterlo all’Inps – il verbale che deve contenere la  valutazione  medico  legale  relativa   alla capacità o incapacità al lavoro.
Tale verbale sarà messo a disposizione  del  dipendente sempre per via telematica ed il datore di lavoro potrà leggerlo grazie al servizio presente sul Portale dell’Inps.

Se il dipendente è assente al momento della visita, il medico fiscale rilascia un  invito  a visita ambulatoriale per  il  primo  giorno  utile  presso  l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio. Invito che sarà consegnato in base alle modalità decise dall’Inps.

Se invece il dipendete non accetta l’esito della visita, lo deve eccepire subito al medico che annota sul verbale il dissenso, sottoscritto dal dipendente che sarà subito invitato a sottoporsi  a  visita  fiscale,  nel  primo  giorno  utile, sempre  presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio.

Se il dipendente vuole rientrare al lavoro per guarigione prima della scadenza del certificato deve  richiedere  un certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia o a un altro in caso però di assenza o impedimento assoluto  del primo.

il testo completo del DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206 Regolamento recante modalita’ per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche’ l’individuazione delle fasce orarie di reperibilita’, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) pubblicato su GU n.302 del 29-12-2017 e Vigente al: 13-1-2018 è consultabile cliccando qui.

Dott Sabino Berardino: Dott Sabino Berardino Medico Chirurgo, a Firenze Specialista in Medicina Interna perfezionato in Ecografia ed Ecocolordoppler Vascolare Master di I livello in 'nuove tecnologie in Medicina - elearning'
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