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IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL MORELLINO DI SCANSANO

Ecco come, attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 gennaio 1978 modiLA "BARRICCAIA" DE LE PUPILLEficato dal D.M. 7 gennaio 1997, viene regolamentata la produzione del vino sotto la denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano"

Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Il vino "Morellino di Scansano" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese. Possono concorrere alla produzione del "Morellino di Scansano" anche le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati" e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti nei vigneti fino a un massimo complessivo del 15%.

Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del "Morellino di Scansano" debbono essere prodotte nell'interno della zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. Tale zona è così delimitata: ... OMISSIS (seguono confini dettagliati dell'area in questione).

Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Morellino di Scansano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondovalle. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatuUN MOMENTO DELLA DEGUSTAZIONEra. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Morellino di Scansano" non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Articolo 5
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delle uve, delimitata nel precedente articolo 3.

Articolo 6
Il vino "Morellino di Scansano" all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso e, dopo l'invecchiamento, profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
- sapore: asciutto, austero, caldo, leggermente tannico;
- gradazione alcolica minima: 11,5;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facoltà del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste modificare, con proprio decreto, i minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Articolo 7
Il vino "Morellino di Scansano" prodotto con uve aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 se sottoposto a periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due di cui almeno uno in botti preferibilmente di rovere, e immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 può portare in etichetta la menzione "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Morellino di Scansano" può figurare l'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo "riserva".

Articolo 8
FOTO DI GRUPPO DAVANTI ALL'AZIENDAAlla denominazione "Morellino di Scansano" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" o simili. E' altresì vietato l'uso in aggiunta alla denominazione "Morellino di Scansano", di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente articolo 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.

Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28 del DPR 12 luglio1963, n. 930.

Pupille | 4 in verticale: Poggio Valente | Morellino, il disciplinare

TESTI E FOTO: DANIELE BARTOLOZZI

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