Rimborsi ex specializzandi: aggiornamenti dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza 4449 del 23 febbraio 2018 (IV Sezione civile),  nega aumento della borsa agli ex specializzandi tra il 1993 ed il 2006: Il differimento di efficacia delle modalità di remunerazione introdotte dal d. lgs. n. 368 del 1999 ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall’anno accademico 2006-2007 non determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai medici iscritti in precedenza.
Il fatto che dal 1999 ci sia un contratto vero per gli specializzandi non implica che chi tra il 1999 e il 2006 non percepì gli adeguamenti ne abbia diritto, a spese di atenei e governo.
Cinque sono le tappe fondamentali di questa, pare infinita, storia

  • 1991 il dlgs 257 sancisce il diritto a una borsa di studio dell’equivalente di 11 mila euro di allora;
  • 1993 la direttiva Ue numero 16 pone le basi per una retribuzione più “da contratto” ma lo stato italiano non adegua la paga;
  • 1999 il dlgs 368 recepisce l’obbligo di un contratto per lo specializzando, con contributi a carico pubblico, ma nulla cambia;
  • 2005 la direttiva 36 cambia le regole e contrattualizza definitivamente lo specializzando;
  • 2007 a novembre -retroattivamente dall’anno accademico 2006-07- entra in vigore la remunerazione da 13 mila euro e rotti, l’attuale

Si creano così tre categorie

  • medici specializzandi che dal 2006-07 hanno un regolare contratto
  • chi ha ricevuto la borsa dal 1993 al 1999 sapendo di avere diritto solo a una borsa
  • chi ha ricevuto gli stessi soldi dal 1998-99 immaginando di aver diritto a qualcosa in più sulla base del dlgs 368.

Un drappello di questi ultimi a Novara ricorre al tribunale sostenendo di aver diritto alla differenza tra la retribuzione di un medico neoassunto e la paga ferma tra 1998 e 2006 o in alternativa all’indicizzazione al carovita del contratto; in caso contrario si violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) a vantaggio di chi dal 2006 ha preso di più di loro e bisognerebbe andare alla Corte Costituzionale.

Il giudice ordinario condanna gli atenei e il MiUr a pagare il carovita ma in secondo grado la Corte d’Appello ribalta la sentenza affermando che le direttive Ue dal 1976 al 2005 non hanno specificato cosa volesse dire “adeguata remunerazione”. Inoltre gli stipendi bloccati non sono mai entrati nelle considerazioni della Corte Costituzionale e ci sono sentenze di Cassazione (27481/08) che negano adeguamenti a qualsiasi titolo agli specializzandi 93-06 poiché manca ogni parametro nelle fonti Ue per determinare la retribuzione spettante, né la direttiva 16/93 (da cui è scaturito il decreto 368 con il contratto di formazione) imponeva contratti di formazione lavoro all’Italia.

Gli ex studenti ricorrono in Cassazione sondando la chance di adire la Corte di Giustizia Ue. Richiesta centrale: il dlgs 368/99 va applicato retroattivamente, anche prima dell’adozione del dpcm del 2007 che finalmente recepì li aumenti delle borse, per eliminare discriminazioni subite nei confronti dei neoassunti e con gli specializzandi di altri paesi Ue. Per la Corte però la direttiva 93/16 non mira ad aumentare lo stipendio o ad accreditare la paga di un ospedaliero neoassunto ma solo a garantire sufficienti soldi per frequentare le scuole a tempo pieno. In realtà -sostiene la Corte- Bruxelles non chiedeva discipline identiche in tutti gli stati membri e il fatto che l’Italia fino al 2006 abbia avuto una normativa diversa dagli altri paesi non determina disparità di trattamento. Infine, è discrezionalità del legislatore differire l’entrata in vigore di una normativa.

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